Art. 1
In vigore dal 17 apr 1920
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione;
Visto l' del citato decreto-legge col quale è data facoltà al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, di promuovere l'approvazione con R. decreto delle norme per l'applicazione del medesimo decreto-legge.
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro di agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le unite norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.
VITTORIO EMANUELE.
Ferraris- Visocchi.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-rd-1