Art. 1

In vigore dal 17 apr 1920
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione; Visto l' del citato decreto-legge col quale è data facoltà al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, di promuovere l'approvazione con R. decreto delle norme per l'applicazione del medesimo decreto-legge. Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro di agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le unite norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920. VITTORIO EMANUELE. Ferraris- Visocchi. Visto, Il guardasigilli: Mortara.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-rd-1

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