NormeTitolo V

Art. 28

In vigore dal 17 apr 1920
Il Ministero suddetto potrà concedere gratuitamente alle Mutue e alle Federazioni, sia all'inizio del loro funzionamento sia successivamente, i libri, i registri e gli altri stampati necessari per l'amministrazione. Il predetto Ministero è tenuto a dare la sua assistenza per la risoluzione di particolari questioni di ordine amministrativo o tecnico sia delle Mutue che delle Federazioni e ad esprimere il suo parere, se richiesto, sulle controversie d'indole amministrativa o tecnica fra le Mutue e i propri soci o fra le Federazione e le Mutue, sorgenti dall'interpretazione o dello statuto sociale o delle norme per l'assicurazione o delle convenzioni per le riassicurazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-28

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