Norme›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 17 apr 1920
Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricoltura e per quanto riguarda l'assicurazione del bestiame, di intesa anche col Ministero dell'interno, potrà intervenire in favore delle assicurazioni agricole;
a) promuovendo direttamente la costituzione delle Mutue e delle Federazioni o dando la sua assistenza amministrativa e tecnica alle iniziative locali rivolte alla costituzione delle medesime Mutue o Federazioni quando per le speciali condizioni dell'economia agricola locale l'assicurazione predetta sia riconosciuta necessaria o opportuna;
b) provvedendo per l'impianto amministrativo e contabile delle Mutue e delle Federazioni, anche a mezzo degli impiegati di queste ultime se trattasi di impianti di Mutua;
c) promuovendo concorsi.
Il Ministero predetto provvederà all'espletamento dell'azione di cui al precedente comma o direttamente o valendosi dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, riconosciuto in ente morale con R. decreto 26 settembre 1915, o a mezzo dei prefetti, dei sindaci e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Lo statuto dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sarà modificato e coordinato con le disposizioni del decreto-legge e delle presenti norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-26