Norme›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 17 apr 1920
Il socio che subisce per effetto della grandine un danno ai prodotti assicurati, deve immediatamente denunciare il sinistro alla Mutua, indicando anche i provvedimenti opportuni per evitare un aggravamento del danno subito.
Egli non deve rimuovere o manomettere i prodotti danneggiati prima della perizia da parte della Mutua, in ogni caso prima del terzo giorno da quello del sinistro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-21