NormeTitolo V

Art. 29

In vigore dal 17 apr 1920
Alle Federazione potranno essere concessi sussidi dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, quando esse si trovino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano perduto per cause non determinate da cattiva amministrazione una parte del patrimonio sociale tale da compromettere l'esistenza della Società; b) abbiano chiuso in perdita il conto di gestione dell'ultimo esercizio o degli ultimi esercizi, oppure abbiano raggiunto il pareggio con prelevamenti eccezionali dal fondo di riserva. La perdita deve essere occasionata da circostanze eccezionali non determinate da cattiva amministrazione o da erogazioni non consentite dal decreto-legge o dallo statuto sociale e deve essere altresì tale da non potersi imputare a sostanziali errori nell'ordinamento tecnico-finanziario della Società; c) abbiano esteso o intendano estendere l'azione sociale a nuovi rami di assicurazione che siano compresi fra quelli consentiti dal decreto-legge; d) si trovino all'inizio del loro funzionamento. In casi speciali, i predetti sussidi potranno anche essere concessi direttamente alle singole Mutue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-29

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