Norme›Titolo V
Art. 29
In vigore dal 17 apr 1920
Alle Federazione potranno essere concessi sussidi dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, quando esse si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano perduto per cause non determinate da cattiva amministrazione una parte del patrimonio sociale tale da compromettere l'esistenza della Società;
b) abbiano chiuso in perdita il conto di gestione dell'ultimo esercizio o degli ultimi esercizi, oppure abbiano raggiunto il pareggio con prelevamenti eccezionali dal fondo di riserva.
La perdita deve essere occasionata da circostanze eccezionali non determinate da cattiva amministrazione o da erogazioni non consentite dal decreto-legge o dallo statuto sociale e deve essere altresì tale da non potersi imputare a sostanziali errori nell'ordinamento tecnico-finanziario della Società;
c) abbiano esteso o intendano estendere l'azione sociale a nuovi rami di assicurazione che siano compresi fra quelli consentiti dal decreto-legge;
d) si trovino all'inizio del loro funzionamento.
In casi speciali, i predetti sussidi potranno anche essere concessi direttamente alle singole Mutue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-29