Art. 15
NormeTitolo III

Art. 15

15 / 31
In vigore dal 17 apr 1920
I fondi di riserva, per la metà almeno del loro ammontare, debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e per la rimanenza possono essere investiti in azioni di istituti locali di credito, con preferenza a quelli che esplicano di fatto la loro azione a favore dell'industria agricola, o possono essere depositati presso i medesimi Istituti. I titoli costituenti i predetti fondi debbono essere depositati o custoditi secondo le norme di massima che saranno stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-15