Testo unico›Sez. III
Art. 10
Alt. 9 legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.
La restituzione è fatta in un numero di annualità non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.
Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualità pattuite sul fondo di cui all'.
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