Testo unicoSez. II

Art. 6

Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 29 nov 1962
Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato. Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge. Quando, anziché con opere di ristabilimento, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 24 agosto 1941, n. 1044, come modificata dalla L. 10 ottobre 1962, n. 1549, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono: a) le province di Milano e di Cremona; b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-6

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