Testo unicoSez. II

Art. 8

Art. 7, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
In conformità al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune è determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi ed è pagato in cinque annualità a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori. Se però il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, è in corrispondenza aumentato il numero delle annualità in cui va ripartito il contributo predetto. Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote è definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa presunta sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggiore contributo da loro dovuto può essere ripartito in non meno di cinque annualità, mediante decreto del ministro dei favori pubblici di concerto con quello del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-8

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