Testo unico›Sez. III
Art. 13
Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, può su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio dì Stato.
Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-13