Testo unico›Capo III
Art. 17
Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali è libera.
Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
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