Testo unicoCapo III

Art. 17

Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 21 set 1913
La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali è libera. Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-17

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