Testo unicoSez. IV

Art. 15

Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Il Consorzio può essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purchè ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso. In tale caso è obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'.
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