Testo unico›Sez. III
Art. 12
Art. 11, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
L'assemblea del Consorzio è costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.
Essa può ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Società civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.
Alle assemblee del Consorzio può sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.
Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziala sono, regolate e rese esecutive nei modi e con le formalità prescritte per l'Amministrazione delle Provincie.
Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.
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