Testo unicoSez. II

Art. 7

Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, è approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo. Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo