Testo unico›Sez. II
Art. 7
Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, è approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.
Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-7