Testo unicoTitolo ICapo I

Art. 4

Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9.

In vigore dal 21 set 1913
Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove. Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente. Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti: a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonché i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi; b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento. Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi: a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi; b) estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale; c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-4

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