Testo unico›Titolo I›Capo I
Art. 4
Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9.
In vigore dal 21 set 1913
Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.
Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.
Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:
a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonché i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;
b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento.
Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:
a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi;
b) estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;
c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.
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