Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 5
Art. 4, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Tutte le opere di cui all' stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-5