Testo unicoCapo IISez. I

Art. 5

Art. 4, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Tutte le opere di cui all' stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-5

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