Testo unico›Titolo I›Capo I
Art. 2
Art. 1, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.
Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.
Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o Collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.
Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.
Tutti gli altri sono di quarta classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-2