Testo unicoSez. III

Art. 9

Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati. Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti. La vigilanza dei lavori è affidata al genio civile ed il concorso dello Stato può essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo