Testo unicoSez. IV

Art. 14

Art.13 legge 2 gennaio 1910, n. 9

In vigore dal 21 set 1913
Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole, o particolari individui, od anche solamente da enti e particolari individui. Lo Stato può concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, nè maggiore di due quinti. Nel regolamento per la esecuzione della presente, legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, e per il riparte delle spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-14

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