Testo unicoCapo III

Art. 19

Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
È pure data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione. Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che è riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati. Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-19

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