Testo unico›Capo III
Art. 19
Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
È pure data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.
Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che è riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.
Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-19