Testo unico›Capo IV
Art. 24
Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Società e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Società ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe.
Quando il contratto intercede tra la Società e lo Stato, la restituzione è fatta in un numero di annualità, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Società con le Provincie ed i comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione è fatta per vie navigabili della 2a classi. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione è limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtù dell' della presente legge, verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.
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