Testo unico›Capo V
Art. 27
Art. 24, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione, e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse, di cui al capo III del presente titolo meno le tasse di pedaggio di cui all'.
Ove occorra un supplemento di corrispettivo può essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri, rispettivamente imposti dalla presente legge restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-27