Testo unico›Capo IV
Art. 26
Art. 23, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati.
L'approvazione è data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-26