Testo unicoCapo IV

Art. 26

Art. 23, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati. L'approvazione è data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-26

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