Testo unicoCapo III

Art. 22

Art. 19, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 5 (lett. b) legge 12 luglio 1908, n. 444.

In vigore dal 21 set 1913
Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi, è ammesse, nelle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe, una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri e dentro i limiti da determinarsi per regolamento. Tale tassa, da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all' secondo capoverso, cessa d'aver applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all', sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Provincie e dei Comuni dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-22

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