Testo unico›Capo III
Art. 20
Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.
Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.
Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-20