Art. 20 · Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
Testo unicoCapo III

Art. 20

34 / 81

Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento. Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato. Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-20