Testo unicoCapo IV

Art. 25

Art. 22, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Quando il contratto intercede tra la Società ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo può cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non è tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni già assunti nei rapporti del Consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-25

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