Testo unicoCapo III

Art. 21

Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli , ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli . Quando però gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi è attribuito all'ente cui appartiene il canale. Ammortizzato il capitale d'impianto: a) i contributi di cui all' cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento; b) le tasse di cui all' vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere; c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, è devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni. Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-21

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