Testo unico›Capo IV
Art. 23
Art. 20, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
È autorizzata la costituzione di Società tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.
L'atto costitutivo della Società e lo statuto da cui sarà retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli, dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-23