Testo unicoCapo V

Art. 30

Art. 27, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
La domanda di concessione deve essere accompagnata: a) dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute; b) da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva; c) da un piano finanziario da cui risulti in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio. Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la intrapresa e dare cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-30

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