Testo unico›Capo VI
Art. 34
Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso
In vigore dal 21 set 1913
Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessario per la esecuzione di opere nuove nelle, vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvederà coi fondi all'uopo stangati annualmente nella parte ordinari del bilancio stesso.
Il Governo è autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sarà d'anno in anno determinato con la legge di bilancio.
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