Testo unicoCapo VI

Art. 36

Art. 29, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Le determinazioni dell'annualità o della sovvenzione annua di cui agli , è fatta a norma del comma 3°, dell' della legge 12 luglio 1908, n. 444. Le disposizioni dell', ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Società per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.
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