Testo unico›Titolo II
Art. 40
Art. 7, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
Nelle opere comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza il concorso dello Stato, a vantaggio della navigazione, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate allo esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-40