Testo unico›Titolo II
Art. 41
Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9, e art. 167, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, allegato F, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alla proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.
L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
Note all'articolo
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-41