Testo unicoCapo VI

Art. 37

Art. 36, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata: a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall' della legge 22 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Società, di cui agli della presente legge; b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo