Testo unico›Capo VI
Art. 37
Art. 36, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata:
a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall' della legge 22 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Società, di cui agli della presente legge;
b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.
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