Testo unico›Capo VI
Art. 35
Art 32 e art. 35 (ultimo capoverso), legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presento legge, sono versate nei medi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.
I contribuiti a carico di altri enti, di Società e particolari Individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente, in distinti capitoli, i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi; tasse e proventi a norma della presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-35