Testo unico›Capo VI
Art. 33
Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
L'approvazione, da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
I progetti esecutivi di opere di cui agli compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-33