Testo unico›Capo V
Art. 29
Art. 26, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunità della nuova opera e del nuovo impianto.
Contro tale decreto il concessionario può ricorrere alla Sezione V del Consiglio di Stato.
Egli è però tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa, anche fortuita o di forza maggiore.
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