Testo unico›Capo VI
Art. 32
Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:
a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie
o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;
b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunità.
In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all' e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-32