Testo unicoCapo VI

Art. 32

Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie: a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese; b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunità. In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all' e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-32

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