Testo unicoSez. III

Art. 11

Art. 10, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento. Contro il decreto Reale è ammesso ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.
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