Allegato A›Parte II
Art. 15
In vigore dal 19 ago 1909
L'asta sarà aperta sul valore estimativo del fondo, non tenuto
calcolo del valore degli accessori considerati immobili per destinazione esistenti nel fondo e che si vendono col medesimo.
L'aggiudicazione nel primo o nel secondo incanto a favore del migliore offerente sarà definitiva, a meno che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro o vigesima e salvo, in ogni caso, l'approvazione di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-15