Allegato AParte II

Art. 14

In vigore dal 19 ago 1909
Allorchè le offerte sono fatte presentare a nome di più persone questo s'intendono solidalmente obbligate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-14

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Art. 14 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo