Allegato A›Parte II
Art. 14
In vigore dal 19 ago 1909
Allorchè le offerte sono fatte presentare a nome di più persone questo s'intendono solidalmente obbligate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-14