Allegato A›Parte II
Art. 9
In vigore dal 19 ago 1909
La vendita si fari coi metodi e con le regole stabilito nel regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-9