Allegato A›Parte II
Art. 8
In vigore dal 19 ago 1909
Sino al compiuto pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il demanio conserverà l'ipoteca legale e tutte le azioni che la legge attribuisce ai venditori, e, dove occorra, a garanzia dei diritti dell'Amministrazione, è alla medesima accordata ipoteca in via convenzionale sui beni venduti, estensibile all'interesse legale per un quinquennio in ragione scalare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-8