Allegato AParte II

Art. 6

In vigore dal 19 ago 1909
Il compratore subentra in tutti i diritti od in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione, mezzadrie e simili in corso all'epoca della vendita, pei quali non competesse al locatore diritto alla rescindibilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-6

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