Allegato A›Parte II
Art. 6
In vigore dal 19 ago 1909
Il compratore subentra in tutti i diritti od in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione, mezzadrie e simili in corso all'epoca della vendita, pei quali non competesse al locatore diritto alla rescindibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-6