Allegato A›Parte II
Art. 2
In vigore dal 19 ago 1909
La vendita è fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma, colla quale il fondo, si tiene in atto dal demanio.
Non vi sarà luogo ad azione por lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, nella indicazione della superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedenti la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dal deliberatario di ben conoscere il lotto acquistato nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-2