Regolamento›Titolo II
Art. 75
In vigore dal 19 ago 1909
Il regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3848, conserva il suo effetto per tutto quanto non è altrimenti disposto dalla legge 24 dicembre 1908, n. 788, e dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-75