RegolamentoTitolo II

Art. 74

In vigore dal 19 ago 1909
Per le vendite di beni immobili patrimoniali di qualsiasi provenienza avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, restano ferme ed inalterate le condizioni dei relativi contratti stipulati a norma delle rispettive leggi, le quali perciò conservano tutti i loro effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-74

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Art. 74 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo