Regolamento›Titolo II
Art. 70
In vigore dal 19 ago 1909
Per tutte le vendite dei beni dell'asse ecclesiastico effettuate fino al giorno in cui entrò in vigore la legge 24 dicembre 1008, n. 783 sono trasmessi al Ministero dalle prefetture e dalle intendenze, rispettivamente, gli estratti dei verbali di aggiudicazione e le copie degli atti di vendita a trattativa privata, a termini e per gli effetti dell'art. 113, ultimo capoverso, del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-70