Regolamento

Art. 65

In vigore dal 19 ago 1909
Eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo di acquisto e degli interessi, o comunque scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata, l'Intendenza di finanza procede alla finale liquidazione del debito dell'acquirente. Ogni pagamento viene prima, e sino a debita concorrenza, imputato ad estinzione degli interessi decorsi, e quindi il residuo a conto o saldo del capitale, a sensi dall'art. 1256 del Codice civile. Compilata la liquidazione, se da essa risulta un residuo credito dell'Amministrazione, l'intendente ne promuove subito la riscossione. La medesima autorità che, a norma dei precedenti , approva il verbale di aggiudicazione od il contratto di vendita a trattativa privata, approva pure la relativa liquidazione finale e, quando risulta che il prezzo di vendita coi relativi interessi è stato integralmente estinto, dispone, su domanda dell'acquirente, la cancellazione della ipoteca a garanzia del residuo prezzo e degli interessi iscritto giusti il precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-65

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